BUONI VACANZA

 I “buoni vacanze” sono emessi dalla Associazione “Buoni Vacanze Italia”, a fronte del contributo statale ai sensi dell’art. 10 della legge 29 marzo 2001 n. 135, dell’art. 2 comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ed infine del DPCM 21 ottobre 2008.
L'agevolazione statale (regolata dalla tabella "a chi spettano i buoni vacanze") avviene attraverso l'applicazione di un contributo percentuale (dal 20 al 45%, secondo le fasce di reddito) sull'importo dei buoni richiesti fino ad un massimo legato al numero dei componenti la famiglia. 

Ad esempio una famiglia di 4 persone con reddito inferiore ai 25.000 euro, può richiedere un libretto di buoni (del valore singolo di 20 o 5 euro) per un valore totale fino a 1230 euro, pagandoli solo 676,50 (55%).

In tal modo li può spendere singolarmente anche in diversi periodi presso le diverse strutture convenzionate che a loro volta applicano un ulteriore sconto su prezzi normalmente praticati nel periodo. 
Tutte le informazioni sul sito www.buonivacanze.it/Common/Home.asp



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