LO SCAMBIO SUL POSTO

Con la Deliberazione ARG/elt 74/08 dell’Autorità (Testo Integrato per lo Scambio sul Posto o TISP), è stato disciplinato il cosiddetto “Scambio sul Posto”, cioè il meccanismo in base al quale si può realizzare una particolare forma di autoconsumo in loco consentendo che l’energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere (prelevata e) autoconsumata in un tempo differente da quello in cui si realizza la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento dell’energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata.

Condizione essenziale per l’erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per la produzione e per il consumo di energia elettrica sottesi ad un unico punto di connessione con la rete elettrica.

Fino al 31/12/2008, il servizio di scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idroelettrico ecc.) è riservato ad impianti di potenza fino a 20 kW. Nell’ambito di tale disciplina non è consentita la vendita; detta disciplina sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all’accesso e all’utilizzo della rete elettrica. Inoltre, per effetto della Deliberazione 74/08 (TISP), il soggetto che richiede il servizio è un cliente finale o un soggetto mandatario del medesimo cliente finale (libero o in maggior tutela); il cliente finale – “richiedente” – è titolare o dispone di:

  1. impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;

  2. impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW;

  3. l’utente dello scambio sul posto deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all’energia elettrica prelevata sul punto di scambio;

  4. il punto di connessione alla rete dell’utente dello scambio (produzione e carico) è unico. 

 

SCAMBIO SUL POSTO: COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2009

Il nuovo scambio sul posto si applica a partire dal 1° gennaio 2009 e sostituisce il preesistente meccanismo.

 

RUOLO DEL GSE

La principale novità riguarda il ruolo del GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) che, in base alla Deliberazione 74/08, dal 1° gennaio 2009 è il soggetto incaricato per la regolazione dell’energia elettrica ammessa allo scambio sul posto.
Per i gestori di un impianto fotovoltaico, il nuovo sistema prevede la compensazione (in euro) tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete ed il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

Secondo la Deliberazione n. 74/08 il passato regime, regolato dai gestori di rete, è terminato il 31 dicembre 2008.

 

IL CRITERIO DI CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE E IL CREDITO

Il criterio per il calcolo della compensazione tiene conto:

  1. sia della valorizzazione dell’energia immessa nei limiti del valore dell’energia elettrica complessivamente prelevata (al netto delle tasse e degli oneri per l’accesso alla rete);
  2. sia degli oneri per l’accesso alla rete, nei limiti della quantità di energia elettrica scambiata.

Infatti, nel caso delle fonti rinnovabili, vengono restituite le componenti variabili espresse in c€/kWh, relative alla tariffa di trasmissione, alla tariffa di distribuzione, agli oneri generali (componenti A e UC) e al dispacciamento.

Nel caso in cui la valorizzazione dell’energia immessa sia superiore a quella dell’energia prelevata, tale maggiore valorizzazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili viene riportata a credito negli anni solari successivi.

 

 

COSA CAMBIA AI FINI DELL’INCENTIVO FOTOVOLTAICO

 

NUOVO CONTO ENERGIA – Nel caso di incentivo erogato ai sensi del DM 19 febbraio 2007 non cambia nulla: l’incentivo continua ad essere erogato sul totale dell’energia prodotta.

 

VECCHIO CONTO ENERGIA – Nel caso di incentivo erogato ai sensi del DM 28 luglio 2005 e del DM 6 febbraio 2006 l’incentivo continua ad essere erogato sull’energia elettrica prodotta e consumata nell’ambito dello scambio sul posto. Quindi, solo per tale finalità, si continua a calcolare il saldo. L’unica differenza rispetto al passato è che il saldo positivo (derivante da una produzione maggiore dei consumi) non si annulla più dopo tre anni.

Importante: REGISTRAZIONE SUL NUOVO PORTALE DEL GSE.

Tutti i soggetti attualmente in regime di scambio sul posto che intendano proseguire con lo stesso regime anche nel 2009, è necessario stipulino, entro il 31 marzo 2009, un’apposita convenzione con il GSE utilizzando il portale applicativo messo a disposizione dallo stesso GSE.

Il GSE, a tale scopo, ha predisposto una sessione informativa con dei mini video guida per rendere più agevole l’iscrizione al nuovo portale.
 

 

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